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Decreto legge 22.03.2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (G.U. 22.03.2021, n. 70)

Titolo V - Altre disposizioni urgenti

Art. 42 - Disposizioni finanziarie

1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180.000 milioni di euro».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS, gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 178 del 2020 la parola: «6.300» è sostituita con: «17.300».

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2022.

7. Il Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 , per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n 160.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 8;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.