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Decreto legge 22.03.2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (G.U. 22.03.2021, n. 70)

Titolo V - Altre disposizioni urgenti

Art. 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento, da parte del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

7. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1024, le parole: «la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021» e le parole: «con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250» sono sostituite dalle seguenti: «con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039»;

a) al comma 1025 le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

b) il comma 1026 è sostituito dal seguente: «1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».

9. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa pari a euro 17.216.364 per l'anno 2021.

10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

10-bis. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 700.000.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.