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Decreto legge 22.03.2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (G.U. 22.03.2021, n. 70)

Titolo V - Altre disposizioni urgenti

Art. 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità

1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 202316, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti. Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo.17

2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:

a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.

b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico18

3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole « e di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021».

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

16

Comma coìs modificato dall'art. 1, comma 183, L. 30.12.2021, n. 234. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 212, L. 30.12.2023, n. 213.

17

Comma abrogato dall'art. 1, comma 212, L. 30.12.2023, n. 213.

18

Lettera b bis) aggiunta dall'art. 1, comma 184, L. 30.12.2021, n. 234. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 212, L. 30.12.2023, n. 213.