Decreto legge 22.03.2021, n. 41
Titolo IV - Enti territoriali
1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a decorrere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , tra i veicoli il cui motore può essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. 12
Comma così modificato dall'art. 10, comma 3 quater, D.L. 30.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 25.02.2022, n. 15. Successivamente così modificato dall'art. 14 bis, comma 1, D.L. 17.05.2022, n. 50, conv. con modif. da L. 15.07.2022, n. 91.