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Decreto legge 22.03.2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (G.U. 22.03.2021, n. 70)

Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza

Art. 20 ter - Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti «di follow up»".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione e al controllo della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.