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Decreto legge 22.03.2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (G.U. 22.03.2021, n. 70)

Titolo II - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.