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Decreto Legge 13.03.2021, n. 30

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (G.U. 12.05.2021, n. 112)

Art. 1 bis - Disposizioni in materia di visite alle persone detenute

1. Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.