Decreto M.I. 03.03.2021, n. 51
Formula iniziale
Il Ministro
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze";
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, recante "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926,
n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione" e, in particolare, gli articoli 46, 47, 48, 49 che disciplinano i "corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne ed elementari";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare, gli articoli 3 e 4;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma l;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166 recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l'articolo 9-bis, concernente la costituzione graduatorie di istituto di I fascia per il triennio 2019/22;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" ed in particolare gli articoli 10 e 11;
Visto il decreto dipartimentale 21 luglio 2020, n. 858, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze";
Vista la Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e l'Opera Nazionale Montessori stipulata in data 21 giugno 2019;
Attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 10 dell'OM 10 luglio 2020, n. 60, specifiche disposizioni per l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto e per garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno;
Rilevato che gli elenchi aggiuntivi rivestono carattere transitorio, essendo costituiti, esclusivamente, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto;
Preso atto che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, dunque, nelle correlate graduatorie di istituto costituite per effetto di quanto disposto dall'OM 10 luglio 2020, n. 60 e che tali elenchi, pubblicati nelle more della ricostituzione delle graduatorie, in ogni caso non producono effetto sui contratti a tempo determinato già stipulati per l'anno scolastico di riferimento;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 9 febbraio 2021;
Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 16 febbraio 2021;
Ritenuto di accogliere le proposte di modifica formulate dal CSPI, con eventuali riformulazioni finalizzate alla migliore comprensione delle disposizioni, e di non accogliere la richiesta di citare, in premessa, la legge 16 febbraio 1987, n. 46, in quanto le relative previsioni sono confluite nel Testo Unico;
Vista in particolare la richiesta del CSPI, in considerazione delle sperimentazioni finalizzate all'estensione del metodo differenziato Montessori nella secondaria di primo grado di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2018, n. 539 e al decreto del Ministro dell'istruzione 27 luglio 2020, n. 75, volta ad assicurare l'assegnazione dei posti a tempo determinato sugli insegnamenti previsti dai progetti sperimentali a docenti di scuola secondaria di primo grado in possesso del titolo di formazione specifico rilasciato dall'Opera Nazionale Montessori al fine della costituzione di un elenco aggiuntivo degli aspiranti già presenti in GPS, e valutato opportuno procedere secondo le modalità di cui ai citati decreti di sperimentazione;
Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 14 gennaio 2021;
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