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Nota M.I. 06.05.2021, n. 14196

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.). Schema di decreto interministeriale dotazioni organiche a. s. 2021-22.

Al fine di consentire alle SS.LL. di definire le procedure inerenti la determinazione dell'organico e, conseguentemente, la mobilità del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola per l'anno scolastico 2021-22, si trasmette, in allegato alla presente circolare, lo schema di decreto interministeriale in oggetto unitamente alle tabelle A, B, B1, C, C1, C2, D, E ed F concernenti la ripartizione regionale delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2021-22.

La ripartizione tra le diverse regioni è stata effettuata tenendo conto sia dei dati della popolazione scolastica presenti sul sistema informativo sia del dimensionamento della rete scolastica nonché della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti nelle istituzioni scolastiche statali. Quest'ultimo criterio ha così integrato i consueti parametri di definizione dell'organico.

La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A. dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.

Si rimettono di seguito alle SS.LL. le principali indicazioni operative in conformità alle previsioni contenute nello schema di decreto interministeriale allegato alla presente circolare ed agli interventi normativi intervenuti in corso d'anno.

 

Ripartizione dei contingenti

Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella "A" nella quale sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale (comprensive anche dei posti relativi ai profili professionali di cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie) sulla cui base le SS.LL procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.

Al provvedimento sono, altresì, allegate le tabelle B, C, e D nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.

Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l'accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell'organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell'organico spettante dall'applicazione delle tabelle e successivamente per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità, quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e di reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, all'eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, alla gestione di specifiche situazioni di disagio locale, alla presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc..

In ogni caso, come è noto, i posti da attivare in ambito provinciale devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate a livello regionale.

Si evidenzia, comunque, che detti contingenti possono essere incrementati solo mediante compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla medesima area contrattuale, tenendo conto delle esigenze di carattere locale ed evitando di creare situazioni di esubero. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di modulare i parametri di calcolo degli organici di istituto al fine di contenere i posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Come meglio specificato in seguito, nelle tabelle B1, C1 ed E è indicata la quota parte delle dotazioni organiche assegnate agli Uffici scolastici regionali, rispettivamente, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico destinati ad una determinata finalità sulla base di una espressa disposizione legislativa.

Per il profilo professionale di collaboratore scolastico si segnala che l'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto la conversione in full-time dei rapporti di lavoro stipulati in regime di part-time con 4.485 collaboratori scolatici immessi in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020 e reclutati in esito alla procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

 

Organico di istituto

Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell'offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito dall'art.1, comma 334, della legge 190/2014. Di conseguenza, non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnati a ciascuna regione.

In particolare, si evidenzia che le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali delegati, dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato di cui alla tabella "A" allegata al decreto.

 

Organico D.S.G.A.

Giova richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quanto disposto all'articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivamente modificato ed integrato dall'articolo 12, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 che recita: "negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)."

Il medesimo articolo 19, comma 5 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall'articolo 12, comma 1 lettera c) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 e convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 ha ulteriormente statuito che "A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis".

Le norme richiamate prevedono, come detto, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (400 nelle particolari situazioni sopra citate) il posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.

In proposito, si segnala che, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha ridotto i citati limiti, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni. Di conseguenza, il decreto interministeriale ha recepito tale disposto normativo all'articolo 3 il quale sancisce che: "[...]Esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il numero di alunni individuato nei primi due periodi è ridotto, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche "normo-dimensionate".

Le suindicate disposizioni trovano riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella "F". dell'allegato schema di decreto interministeriale. Ne consegue, dunque, che i D.S.G.A. titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l'anno scolastico 2021-22.

L'abbinamento tra due scuole sottodimensionate, (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto) non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. E', infatti, finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell'istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell'abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia.

La determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite dalle SS.LL., esclusivamente, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

Di conseguenza, una volta definita la mobilità, le SS.LL. provvederanno a formulare, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate individuando tra le due scuole oggetto di abbinamento, quella nella quale istituire il posto di D.S.G.A.. Nel medesimo contesto devono, altresì, essere individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normo-dimensionata.

In proposito, appare opportuno il richiamo ai consueti criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché della complessità organizzativa.

Definiti i criteri, resta demandata alla autonoma decisione delle SS.LL. la determinazione del numero di posti da istituire, unicamente in situazione di fatto, per attivare gli abbinamenti. Analoga modalità deve essere osservata per individuare le scuole sottodimensionate da affidare a D.S.G.A. di ruolo.

L'alternatività della scelta, tra abbinamento tra sedi ed incarico da affidare a D.S.G.A. di ruolo, deve essere ispirata a criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di spesa e l'obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche.

Ancorché istituiti in situazione di fatto, i posti relativi all'abbinamento delle sedi sottodimensionate costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di D.S.G.A., da approvare mediante apposito decreto delle SS.LL.

Detto contingente è, pertanto, separato rispetto agli eventuali ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per gli altri profili professionali. Ne consegue che, a fronte di eventuali, future fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, i posti istituiti in situazione di fatto tornano ad essere incardinati nell'organico di diritto, sempreché il numero di alunni delle nuove scuole legittimi l'istituzione del posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

 

I.T.P. in soprannumero - Accantonamnto posti di assistente tecnico

Il comma 81 dell'articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che "allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico".

Di conseguenza, l'Ufficio dell'Ambito Territoriale Provinciale, all'atto della pubblicazione della mobilità dell'istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.

A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l'I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l'a.s. 2021-22, nella medesima istituzione scolastica dell'anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all'accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.

I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

 

Assistenti tecnici

I contingenti del profilo degli assistenti tecnici sono contenuti nella tabella C.

Per l'istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l'insegnante tecnico-pratico e l'assistente tecnico.

A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica. Nel rispetto della disciplina contrattuale, circa le modalità di prestazione dell'orario settimanale di servizio, è previsto che l'assistente tecnico espleti ogni attività connessa all'attuazione dell'autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/99 in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.

 

Dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistenti tecnico ai sensi dell'articolo 1, comma 967, della legge n. 178/2020.

Si segnala che nella tabella C2 è riportato il dettaglio del riparto della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) attribuita per l'a.s. 2021/2022 ai sensi del comma 967, dell'articolo 1, della legge n. 178/2020, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". La norma citata, infatti, ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario venga incrementato di 1.000 posti di personale assistente tecnico da destinare ai laboratori "Informatica" (codice T72) delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.

In relazione a tale dotazione, i direttori generali e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni scolastiche del primo ciclo le quali fungono da scuole polo nonché le istituzioni del primo ciclo di istruzione incluse nella rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici informatici, le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, anche per le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento con salvezza, in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento della progettazione, della predisposizione e dell'organizzazione dell'attività didattica di competenza. Il direttore generale per il Friuli Venezia Giulia provvede alle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana con la dotazione organica assegnata all'Ufficio scolastico regionale.

Si segnala che, a norma dell'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, per tale dotazione non è possibile procedere ad operazioni di compensazione e/o rimodulazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione.

 

Gestione comune di funzioni e servizi

Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse all'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili ed all'apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio, le scuole possono, previa adozione dei necessari provvedimenti, anche collegarsi in rete per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015.

In proposito, si evidenzia l'opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l'unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse.

 

CPIA

Per ciò che concerne i CPIA trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti .

Fermo restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all'avvio dei CPIA ed al fine di garantire l'erogazione del servizio.

 

Gestione dei posti connessi alle procedure di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e dell'articolo 1, commi 619-621, della legge n. 205 del 2017

Le disposizioni contenute nell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono state modificate e integrate dall'art. 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Sull'argomento sono successivamente intervenuti il decreto legge 21 giugno 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 nonché l'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, da ultimo, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e l'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

È noto che le procedure in parola siano finalizzate ad attrarre nei ruoli statali il personale dipendente di imprese private in precedenza titolari di contratti per lo svolgimento in outsourcing dei servizi di pulizia ed ausiliariato nelle istituzioni scolastiche.

Considerati i riflessi in materia di predisposizione e gestione della dotazione organica, è opportuno riportare di seguito i principali passaggi che ancora residuano per la completa attuazione della disposizione normativa:

- nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5-bis, del D.L. 69/2013 e degli

11.263 posti, a seguito delle operazioni di mobilità di cui all'articolo 58, c. 5-quinquies del D.L. 69/2013, avvio di una ulteriore procedura selettiva per la copertura dei posti residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale impegnato per almeno cinque anni, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi (art.58, c. 5-sexies).

- predisposizione, nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, della graduatoria nazionale di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013 (disposizione introdotta l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183), formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies e destinata ad attribuire i attribuire i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5- sexies, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia.

L'esigenza di completare lo svolgimento delle procedure sopra descritte comporta che i posti resi nuovamente disponibili in base alla disposizione in esame continuino ad essere riservati alla categoria di beneficiari cui si riferiscono. A tal fine è necessario continuare a dare separata evidenza agli 11.263 posti indicati dall'articolo 58, comma 5 ss..

Pertanto, nella tabella "E", allegata allo schema di decreto, sono indicate le consistenze regionali destinate ad essere gestite in modo autonomo, pur concorrendo alla dotazione organica dei collaboratori scolastici; si rinvia invece alla tabella di cui all'articolo 3 del decreto dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 per la ripartizione su base provinciale.

Per questi motivi, continuano ad essere attive le funzioni, già previste negli anni precedenti, che consentono al Dirigente scolastico di procedere alla puntuale identificazione dei posti. In caso di dimensionamento della rete scolastica, l'accantonamento non può superare quello previsto nelle sedi in cui era stato operato.

All'Ambito Territoriale Provinciale spetta poi, su delega del Direttore regionale, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il Dirigente Scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull'eventuale spezzone orario conseguente ad accantonamento per arrotondamento in misura maggiore di quello dovuto.

Analogo controllo sulla esatta determinazione degli organici deve essere operato anche nei confronti del personale che svolge funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico immesso in ruolo a seguito delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al riguardo, anche per l'anno scolastico 2021-22 , sono state inserite le tabelle B1 e C1, relative, rispettivamente, al numero dei posti aggiuntivi di assistente amministrativo e tecnico da utilizzare nella misura del 50 per cento del posto organico per ogni soggetto avente titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale ex COCOCO immesso in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2018. I contingenti ricomprendono i posti di cui all'articolo 1, comma 738, della legge n. 145 del 2018, che nell'a.s. 2020/2021 sono stati destinati all'ampliamento a tempo pieno dei contratti stipulati dai primi 226 aventi titolo con decorrenza 1° settembre 2019. In proposito si segnala che il totale nazionale indicato alla citata tabella B1 considera una riduzione di n. 17 posti dovuta al collocamento a riposo di un pari numero di assistenti amministrativi a decorrere dal 01.09.2021 facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, della L. 145/2018.

Tali posti sono indisponibili ai fini della mobilità e delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico.

Si rimette pertanto alle SSLL l'adozione degli atti più opportuni per lo svolgimento di una attenta vigilanza affinchè le istituzioni scolastiche interessate procedano all'accantonamento del posto sulla base delle effettive esigenze.

Infine resta inteso che il contingente complessivamente assegnato in organico di diritto non potrà subire variazioni in incremento e che, come di consueto, verranno diramate ulteriori indicazioni in apposita circolare volta a disciplinare la fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

Si evidenzia, infine, l'esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell'organico di diritto approvato, corrisponda, all'unità, a quella indicato nella tabella "A" relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna Regione.

A tal fine le funzioni informatiche del SIDI per la convalida e le elaborazioni dei dati di organico sono rese disponibili sino al 21 maggio, mentre la data di pubblicazione dei movimenti è calendarizzata per l'11 giugno.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

 

Allegato - Schema di decreto interministeriale