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Nota M.I. 05.05.2021, prot. n. 10205

Piano nazionale per la scuola digitale. Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Istruzioni operative per le funzioni di controllo da parte dei revisori dei conti.

L'articolo 21, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto un finanziamento di 85 milioni di euro del fondo per il Piano nazionale per la scuola digitale, finalizzato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione ha realizzato un applicativo di rendicontazione.

Il sistema, interamente digitalizzato, è disponibile all'interno dell'area riservata del portale del Ministero dell'istruzione ed è accessibile con le credenziali digitali SPID del revisore o le credenziali dell'area riservata del portale ministeriale, purché rilasciate entro il 28 febbraio 2021, secondo le modalità indicate nella guida allegata.

Il revisore dei conti designato dal Ministero dell'istruzione dispone delle funzioni di visualizzazione e di validazione della rendicontazione della scuola di sua competenza. Il revisore dei conti designato dal Ministero dell'economia e delle finanze dispone, di norma, delle sole funzioni di visualizzazione. Nel caso in cui il revisore designato dal Ministero dell'istruzione non possa procedere alla validazione della rendicontazione per oggettivo e comprovato impedimento (in tale casistica non rientrano le assenze per ferie, le dimissioni o il pensionamento del revisore MI), stante la necessità di garantire in ogni caso la continuità dell'azione di controllo, l'istituzione scolastica, ai fini della conclusione delle procedure di rendicontazione, può richiedere, per il tramite del Ministero dell'istruzione, l'intervento del revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che verrà, pertanto, abilitato anche alle funzioni di validazione limitatamente alla specifica scuola (o alle scuole dello specifico Ambito Territoriale scolastico ove il revisore in rappresentanza del Ministero dell'istruzione è impossibilitato da oggettivo impedimento ad effettuare la rendicontazione).

Tale attività tuttavia non sostituisce i controlli di regolarità amministrativo-contabile previsti dal comma 5 dell'art. 21 del citato decreto legge che così recita "...fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite" da svolgersi in sede di esame dei consuntivi 2020 e 2021.

Si precisa, infine, che tale sistema, realizzato per la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse di cui all'oggetto, sarà progressivamente reso disponibile anche per le altre rendicontazioni del Piano nazionale per la scuola digitale, consentendo ai revisori di poter disporre, con un processo interamente digitalizzato, di tutte le funzionalità e i dati per lo svolgimento dei controlli anche da remoto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

 

Allegato - Guida monitoraggio e rendicontazione

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