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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo VIII - Agricoltura e trasporti

Art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici per l'anno 2021.

3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.

3-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.