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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo VI - Giovani, scuola e ricerca

Art. 62 - Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino

1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «favorisce la collaborazione con» sono inserite le seguenti «università e» e le parole «anche mediante attività d'insegnamento e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante attività di formazione»

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Il Centro promuove e organizza attività di:

a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione;

b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria;

c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti all'attività del Centro.»

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale.»;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.