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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo VI - Giovani, scuola e ricerca

Art. 60 bis - Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

«536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539».