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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo V - Enti territoriali

Art. 56 quater - Misure in favore degli enti locali

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dell'intervento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.