IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo IV - Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 50 - Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l'emergenza COVID-19.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.