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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo IV - Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 43 ter - Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 30 giugno 202236.

3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

36

Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. 30.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 25.02.2022, n. 15.