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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo II - Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

Art. 19 bis - Proroga degli incentivi per le società benefit

1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente».