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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo II - Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

Art. 13 - Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole «non superiore a 6 anni» sono aggiunte le seguenti «ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis)»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.»;

d) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole «trenta per cento» sono sostituite dalle parole «quindici per cento». Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) all'articolo 1-bis.1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo, le parole «lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i) e l)»;

f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento»;

g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.».

h) all'articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole «con copertura al 100 percento» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento,» e dopo le parole «con durata analoga al finanziamento» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente»;

i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».

2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti «imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese».

4. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo, dopo le parole «per finanziamenti sotto qualsiasi forma» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi portafogli di finanziamenti,».

5. Per le finalità di cui ai commi 1, lettere da f) a i), e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021.

6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni».

7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.940,202 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.