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Decreto legge 25.05.2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123)

Titolo I - Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

Art. 10 bis - Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo

1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.

2. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. A favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto «Sport nei parchi», promosso dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.