Decreto M.I. 13.05.2021, n. 156
Procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizia - Decreto Ministeriale.
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Procedura selettiva
Art. 4 - Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva
Art. 5 - Valutazione dei titoli
Art. 6 - Bando della procedura selettiva
Art. 7 - Graduatorie di merito
Art. 8 - Titoli di precedenza e preferenza
Art. 9 - Assunzioni in servizio
Formula iniziale
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 e dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
Visto l'articolo 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ed in particolare il comma 5-sexies, il quale prevede che: "5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5- quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609- nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.";
Visti altresì i commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i quali prevedono che: "5.A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle procedure selettive e di mobilità di cui ai successivi commi. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609- nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande.5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria
Vista posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter. 5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5- ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.";
Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 964, il quale prevede: "Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse" nonché l'articolo 1, comma 965, il quale prevede che: "All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente: «5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla stabilizzazione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021", ed in particolare l'articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 di
modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, dal decreto ministeriale 15 marzo 2019 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 4, il quale prevede che "1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2020, n. 65, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2020, n. 99 recante la definizione della dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021;
Visto il decreto interministeriale 20 novembre 2019, n. 1074, adottato, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze e recante i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Visto il decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 recante la disciplina, ai sensi dell'art. 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, per totali 11.263 posti, della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
Viste le graduatorie provinciali di merito della predetta procedura selettiva approvate con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura medesima;
Visto il decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573 recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, delle modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento di complessivi 1.817 posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;
Visto il decreto dipartimentale 16 giugno 2020, n. 686, di approvazione della graduatoria nazionale formata in esito alla selezione di cui all'articolo 58, comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2020, n. 94 concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2020/2021;
Visto il CCNL - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B, - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
Visto il CCNL - Comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
Visto il CCNI sottoscritto il 3 agosto 2020 concernente la mobilità straordinaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58 nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Considerato che, con i decreti 20 novembre 2019, n. 1074, 6 dicembre 2019, n. 2200, 18 maggio 2020, n. 573 e 16 giugno 2020, n. 686, è stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5- quater e 5-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che occorre, pertanto, indire la procedura selettiva di cui al comma 5- sexies del medesimo articolo 58;
Considerato che, ai sensi dell'art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nell'ambito della procedura ivi disciplinata, occorre procedere "[...] graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter";
Considerato che l'anzidetto comma 5-sexies dell'articolo 58, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, la determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva ivi disciplinata, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;
Considerato che la procedura selettiva per titoli, prevista dal comma 5-ter di cui all'articolo dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere ritenuta derogatoria rispetto alle procedure di reclutamento ordinarie;
Ritenuto pertanto opportuno prescindere da talune disposizioni del contratto CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con esclusivo riferimento all'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008;
Considerato che, in forza del richiamo al comma 5-ter di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, quanto anzidetto trova applicazione anche per la procedura disciplinata dal presente decreto;
Considerato che la Tabella E) allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2020, n. 99, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), per l'anno scolastico 2020/21, prevede, tra l'altro, che n. 11.263 posti sono destinati alle procedure di cui all'articolo 58, da comma 5-ter a comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
Considerato che, in relazione alla procedura di cui al comma 5-ter, i citati commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 58 determinano i limiti di spesa entro i quali sono autorizzate le assunzioni, da effettuare secondo la predetta procedura selettiva, anche a tempo parziale, e che da tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, va escluso il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato che la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, deve essere espletata nei limiti di spesa indicati al comma 5-bis dell'articolo 58 del medesimo decreto;
Considerato che la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies, per espressa previsione del medesimo disposto, può essere indetta solo in esito alle operazioni di mobilità straordinaria di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies e sui posti interi eventualmente residuati a conclusione delle stesse;
Considerato che le anzidette operazioni di mobilità straordinaria di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, si sono svolte secondo le indicazioni di cui alla circolare 24 agosto 2020, prot. MI -DGPER n. 25403, inerente le modalità di svolgimento della anzidetta procedura, e si sono concluse il 13 settembre 2020;
Considerato che il monitoraggio, avviato con nota prot. MI - DGPER n. 28960 del 22 settembre 2020, sugli eventuali posti interi residuati al termine della procedura di mobilità straordinaria ha restituito un numero di posti disponibili complessivamente pari a 1.591, così come risulta dalle note di riscontro inviate dagli Uffici Scolastici Regionali al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto a seguito della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-ter ovvero al collocamento dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;
Considerato che, ai sensi del penultimo periodo del comma 5-quater dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "[...] Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. [...]";
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 48 del 2 dicembre 2020, in ordine allo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Considerato che, in relazione al predetto parere, le proposte contenute nelle osservazioni relative agli articoli 1 comma 2, 3 comma 5, e 8 comma 1, del presente decreto sono state recepite.
Considerato che le osservazioni e le proposte di modifica relative agli articoli 4, comma 9 e 5, comma 4, non appaiono conformi alle disposizioni normative vigenti;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle imprese di pulizia, che svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle dei collaboratori scolastici;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca;
Viste le note prot. ULM-FP n. 299 del 2 marzo 2021 e prot. MLPS n. 4299 del 16 marzo 2021 con le quali il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno espresso il loro formale concerto;
Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 4898 del 18 marzo 2021, ha subordinato il proprio concerto all'inserimento, all'articolo 9, comma 3, dopo le parole "Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro" le parole "la cui decorrenza non può essere antecedente alla data dell'effettiva immissione in servizio";
Decreta:
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la procedura selettiva per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2021, il personale impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.
2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate, a tempo indeterminato, mediante la stipula di contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50%, nei limiti finanziari complessivi di cui al comma 5-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e nei limiti di 11.263 posti complessivi di collaboratore scolastico, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter del decreto-legge, per totali 1.591 posti, corrispondenti al contingente complessivo di posti liberi e disponibili risultanti in esito alla procedura di mobilità straordinaria di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto a seguito della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-ter e al collocamento dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a. "Ministero": il Ministero dell'istruzione;
b. "Decreto-Legge": il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c. "USR": l'ufficio scolastico regionale;
d. "dirigente preposto all'USR": il direttore generale dell'USR o il dirigente non generale titolare di un USR;
e. "procedura di cui al comma 5-ter dell'art. 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98": la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200;
f. "procedura nazionale": la procedura di cui al comma 5-quater dell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, indetta con il decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573 per complessivi 1.817 posti interi, finalizzata al conferimento dei posti residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria e conclusasi con l'approvazione della relativa graduatoria avvenuta con decreto dipartimentale del 16 giugno 2020, n. 686;
g. "operazioni di mobilità straordinaria": le operazioni di mobilità straordinaria una tantum avviate, per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, del medesimo articolo 58 e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater.
1. La procedura selettiva di cui all'articolo 1 è indetta dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione centrale del Ministero e si svolge su base provinciale.
2. Il bando indica il numero di posti disponibili a livello provinciale secondo quanto indicato nella tabella che segue in base alla ricognizione dei posti interi residuati all'esito delle operazioni di mobilità straordinaria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 58, comma 5 e comma 5-bis del Decreto-Legge, che consentono l'utilizzo per la procedura selettiva dei posti accantonati dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del Decreto-Legge, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto a seguito della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-ter e al collocamento dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria:
REGIONE | PROVINCIA | POSTI |
---|---|---|
ABRUZZO | ||
Pescara | 2 | |
BASILICATA | ||
Matera | 2 | |
CAMPANIA | ||
Benevento | 5 | |
Salerno | 57 | |
EMILIA ROMAGNA | ||
Bologna | 58 | |
Ferrara | 1 | |
Forlì-Cesena | 25 | |
Modena | 35 | |
Parma | 38 | |
Piacenza | 1 | |
Ravenna | 40 | |
Reggio Emilia | 23 | |
Rimini | 13 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
Trieste L.I. | 1 | |
Trieste L.S. | 2 | |
LAZIO | ||
Latina | 25 | |
Roma | 626 | |
Viterbo | 6 | |
LIGURIA | ||
Genova | 38 | |
Imperia | 38 | |
Savona | 5 | |
LOMBARDIA | ||
Brescia | 68 | |
Cremona | 6 | |
Milano | 37 | |
Pavia | 2 | |
Varese | 26 | |
MARCHE | ||
Ancona | 16 | |
Ascoli Piceno e Fermo | 17 | |
Macerata | 10 | |
Pesaro Urbino | 30 | |
MOLISE | ||
Campobasso | 24 | |
PIEMONTE | ||
Alessandria | 4 | |
Cuneo | 23 | |
Novara | 9 | |
Torino | 16 | |
Verbano-Cusio-Ossola | 21 | |
PUGLIA | ||
Bari | 33 | |
SARDEGNA | ||
Nuoro | 10 | |
Oristano | 16 | |
Sassari | 7 | |
SICILIA | ||
Catania | 2 | |
TOSCANA | ||
Arezzo | 2 | |
Firenze | 43 | |
Pistoia | 2 | |
Siena | 13 | |
UMBRIA | ||
Perugia | 49 | |
VENETO | ||
Padova | 6 | |
Rovigo | 6 | |
Treviso | 14 | |
Verona | 27 | |
Vicenza | 11 | |
TOTALE | 1.591 |
3. I posti disponibili consentono un numero di immissioni in ruolo a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50% da determinarsi sulla base del numero complessivo di aventi titolo inseriti nelle graduatorie finali della procedura, nei limiti dei posti disponibili a livello provinciale di cui al comma 2.
4. I rapporti instaurati a tempo parziale al 50% a norma del comma precedente non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno né può esserne incrementato il numero di ore lavorative se non in presenza di risorse certe e stabili.
5. La procedura selettiva è espletata da ciascun USR a livello provinciale e il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020, corrispondente alla data di cui all'articolo 58, comma 5, primo periodo, del Decreto-Legge.
6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito conclusive della procedura, di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono assunti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% in base all'ordine di graduatoria nei limiti dei posti di cui alla tabella del comma 2.
1. In deroga al requisito culturale preVisto dalla tabella A allegata al CCNL - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, e in ragione della specialità della procedura selettiva disciplinata dal presente decreto, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e hanno svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo all'anzianità di servizio quinquennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio sono da considerare quale servizio effettivo. Lo svolgimento dei menzionati servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da parte degli Uffici scolastici regionali, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei citati servizi può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro, attestante i periodi di svolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli Uffici Scolastici Regionali verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell'INPS o attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel bando di indizione della procedura sono indicate nel dettaglio le dichiarazioni ulteriori o le attestazioni da produrre in sede di presentazione della domanda da parte dei candidati.
2. I candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
a. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
3. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609- novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
5. Gli uffici scolastici regionali procedono, prima dell'assunzione, per ciascun candidato risultato vincitore della procedura di selezione, agli adempimenti di cui all'articolo 25- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
6. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
7. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
8. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel bando di cui all'articolo 6, l'USR dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La procedura selettiva si svolge su base provinciale. Il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda esclusivamente per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020 corrispondente alla data di cui all'articolo 58, comma 5, primo periodo, del Decreto-Legge.
10. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che sono privi dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo nonché, in base a quanto previsto dall'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge, il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del Decreto- Legge.
11. Per i posti presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, il bando prevede la conoscenza della lingua slovena adeguata al profilo professionale.
12. La procedura selettiva si articola nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5.
1. La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in base ai punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A, la quale costituisce parte integrante del presente decreto, distribuiti nelle sotto indicate categorie:
a. TITOLI DI CULTURA
b. TITOLI DI SERVIZIO
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, ovvero, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e presentati con le modalità previste dal bando di cui all'articolo 6.
4. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati. Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge.
5. I controlli di cui al precedente comma, con particolare riferimento allo status di dipendente a tempo determinato o indeterminato, anche per gli anni 2018 e 2019, nonché con riferimento all'anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni, anche non continuativi, necessari per la partecipazione alla procedura, sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari dei contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni all'Amministrazione la quale può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di accertamento mediante i dati in possesso dell'INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge.
1. Il decreto di indizione della procedura selettiva è adottato dal competente Direttore generale dell'Amministrazione centrale del Ministero. Il decreto deve contenere la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e deve indicare, tra l'altro:
a. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per ambito territoriale provinciale;
b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva;
c. l'organizzazione della procedura selettiva;
d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura selettiva;
e. i documenti richiesti per l'assunzione;
f. l'informativa sul trattamento dei dati personali;
2. Il bando di cui al comma 1 deve, altresì, indicare i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva e le dichiarazioni che devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura. A tale ultimo fine, nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla falsità in atti e dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
1. Ai sensi del comma 5-sexies dell'art. 58 del Decreto-Legge, all'esito delle procedure selettive i candidati sono collocati in una graduatoria provinciale di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il cui possesso è stato indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura.
2. Il dirigente preposto all'USR competente per territorio approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito provinciale.
3. Le graduatorie di cui al precedente comma sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
4. In caso di rinunce all'immissione in ruolo, l'ufficio competente scorre la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti disponibili di cui all'articolo 3 del presente decreto.
1. I candidati che, a parità di merito, intendano far valere gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza di cui all'articolo 7, comma 1, devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso e devono inviare all'Ambito territoriale di riferimento, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 58, comma 5 e seguenti, del Decreto-Legge e nei limiti dei posti disponibili in ciascuna provincia di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, il candidato collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.
2. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente articolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro, la cui decorrenza non può essere antecedente alla data dell'effettiva immissione in servizio, è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale, senza ricostruzione di carriera di analoghi servizi pregressi.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
5. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.
Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio
Avvertenze
A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.
C) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in istituzioni scolastiche di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
D) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
E) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestata con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
Allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di collaboratore scolastico
A. TITOLI DI CULTURA
A.1 diploma di scuola secondaria di primo grado (2) si attribuiscono i seguenti valori:
- sufficiente - voto 6 - p. 4;
- buono -voto 7 - p. 5;
- distinto - voto 8 - p. 6;
- ottimo - voto 9-10 - p. 7.
A.2 Diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado (2): PUNTI 8
A.3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (2): PUNTI 9
Ove si sia prodotto sia il diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado sia il diploma di scuola secondaria di secondo grado si valuta solo quest'ultimo.
A.4 Qualifiche ottenute al termine di corsi socio - assistenziali e socio sanitari rilasciati dalle Regioni: PUNTI 0,90
A.5 Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): PUNTI0,10
B. TITOLI DI SERVIZIO
B.1 Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b. scuole primarie statali;
c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, (1) (3) (4), per ogni anno: PUNTI 8
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 8 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0.70
B.2 Per il medesimo servizio prestato in:
a. scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c. scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.
B.3 Per il servizio prestato dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;
per ogni anno: PUNTI 8
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.70
B.4 Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B.1per ogni anno: PUNTI 2
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 2 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,20
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto B.2), il punteggio è ridotto alla metà.
B.5 Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (3):
per ogni anno: PUNTI 1
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05
B.6 Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, nell'ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato:
per ogni anno PUNTI 1
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05
NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE
(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
Si precisa che non rientrano nella valutazione gli anni di servizio necessari al conseguimento del requisito di partecipazione concernente l'esperienza lavorativa quinquennale prevista comma 5-sexies dell'articolo 58 del D.L. 69/2013, s.m.i..
(2) Sono valutabili anche i titoli i conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.
(3) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
(4) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni diverse, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.