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Circolare M.I. 27.05.2021, n. 22866

Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente per l'anno scolastico 2021/22 ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La presente circolare disciplina l'individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti e ai progetti di cui alla normativa in oggetto.

Come per l'anno precedente trova applicazione la disciplina del personale scolastico prevista dai recenti interventi normativi in materia. In particolare, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" modifica l'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con il conseguente rinvio all'anno scolastico 2022/23 della soppressione dei comandi di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 a beneficio degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, e delle Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

 

A) Assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all'autonomia scolastica (articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448/1998)

Restano confermati i contingenti previsti per il triennio 2019/2020 - 2021/2022, così come definiti nella circolare ministeriale n.11233 del 10 aprile 2019 e nei successivi decreti dipartimentali di ripartizione. Qualora risultino attualmente posizioni vacanti a seguito di rinunce, revoche, cessazioni o destinazioni a diversi incarichi, i Dipartimenti e/o le Direzioni generali interessate procedono a nuove individuazioni di personale mediante lo scorrimento delle graduatorie approvate in esito alle procedure di selezione espletate nel 2019. Nell'ipotesi in cui le medesime graduatorie siano esaurite, l'Ufficio competente attiva nuove selezioni.

Al personale individuato secondo le modalità indicate sarà attribuito l'incarico per l'anno 2021/2022.

 

B) Assegnazioni presso enti di prevenzione del disagio psico-sociale (articolo 26, comma 8, secondo periodo, della legge n. 448/98)

Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi, nel numero massimo di 100 unità, presso Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli Enti e le Associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione domande di Associazioni che operano in tale area di intervento non iscritte all'albo.

È necessario che nella richiesta vengano citati gli estremi dell'iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate con riferimento a coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del DPR n. 309/90.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la scheda dati, compilata in excel, allegata alla presente Circolare e la dichiarazione di assenso dell'interessato. Gli Enti e le Associazioni che, in relazione all'attività proposta, richiedano più unità di personale devono indicarne lo stretto ordine di priorità. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti, non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.

Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l'elenco delle Associazioni verrà pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 secondo le modalità successivamente indicate.

Per l'anno scolastico 2021/2022 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta certificata al Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV - entro le ore 23,59 del 10 giugno 2021 al seguente indirizzo pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

 

C) Assegnazioni presso associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente (articolo 26, comma 8, terzo periodo, della legge n. 448/98-)

Le assegnazioni presso le Associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso Enti e Istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cinquanta unità.

Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli Enti e delle Associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:

1. il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;

2. il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;

3. il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;

4. la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;

5. gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;

6. periodo di durata del progetto;

7. dichiarazione di assenso dell'interessato al comando;

8. statuto dell'associazione;

9. scheda dati, compilata in excel, allegata alla presente Circolare.

 

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

Parimenti, non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.

Le richieste pervenute saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti; l'elenco delle Associazioni verrà pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 secondo le modalità successivamente indicate.

Per l'anno scolastico 2021/2022 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta certificata al Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV - entro le ore 23,59 del 14 giugno 2021 al seguente indirizzo pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Gli enti e le associazioni avranno cura, acquisendo i dati personali dei candidati, di agire nel rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

 

D) Progetti nazionali e di rete

Ai sensi del comma 65 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, gli Uffici scolastici regionali provvederanno a confermare o ad individuare nuovamente - in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati - i docenti destinatari dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando, senza oneri aggiuntivi e pertanto a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa, nei medesimi limiti - anche per l'anno scolastico 2021/2022 - dei contingenti regionali definiti dal decreto ministeriale 26 agosto 2016, n. 659. La valutazione circa la conferma o la nuova individuazione di detto personale, oltre a considerare lo sviluppo dei progetti avviati e la tempistica per il completamento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, dovrà anche tenere conto dei decreti legislativi attuativi della legge n. 107/2015.

 

E) Dirigenti scolastici e docenti a supporto del sistema della formazione italiana nel mondo (articolo 13 del decreto legislativo n. 64/2017)

Per il personale attualmente in servizio presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e dell'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'assegnazione mediante collocamento fuori ruolo disposta ai sensi dell'avviso n. 1212 del 29 maggio 2018 termina, secondo quanto ivi previsto, allo scadere dell'anno scolastico 2020/2021.

 

Collocamento fuori ruolo

 

Le assegnazioni di cui alle lettere A), B), C) ed E) comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo, ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano quindi la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di comando si sommano, se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità. Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

I provvedimenti di comando dei docenti e di incarico nominale per i dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, in relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

L'orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali, non è previsto il servizio ad orario parziale. I dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio del proprio CCNL.

Gli Enti e le Associazioni presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità o di incarico triennale del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

Permangono infine le disposizioni di cui all'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, nonché quelle relative alle prerogative sindacali.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente.

 

Allegato 1 - Scheda dati da compilare

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Allegato 1 - Scheda dati da compilare

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