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Decreto legge 23.07.2021, n. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (G.U. 23.07.2021, n. 175)

Art. 10 - Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 30 giugno 2023 non è richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.9

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Comma così modificato dall'art. 2, comma 6 bis, D.L. 30.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 25.02.2022, n. 15. Successivamente così modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14.