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Decreto M.I. 30.07.2021, n. 242

Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1;

Visto l'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma l;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015 n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» ed in particolare gli articoli 10 e 11;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi»;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, valido per il triennio 2016 - 2018, tuttora vigente;

Visto il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria»;

Visto il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», come modificato e integrato dai decreti dipartimentali n. 649 del 3 giugno 2020 e n. 749 del 1° luglio 2020;

Considerata la necessità di disciplinare, a norma dell'articolo 59, comma 9, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, «le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7 , le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova»;

Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) inoltrata in data 23 luglio 2021;

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 29 luglio 2021;

Ritenuto di accogliere le proposte di modifica formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4, commi 2 e 8 e l'articolo 6, comma 4, in quanto le specificazioni proposte risultano già disciplinate dalla normativa vigente o superflue ai fini del presente decreto;

Ritenuto di non accogliere la proposta di modifica del CSPI relativa all'articolo 6, comma 2, in quanto il termine per la conclusione della valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova è già previsto dalla normativa vigente in materia mentre la disciplina del giudizio di idoneità è demandata dall'articolo 8, comma 4, alla commissione nazionale;

Ritenuto infine, di non poter accogliere le proposte del CSPI di attribuire al giudizio espresso dal Comitato di valutazione "un peso significativo che sia il punto di partenza della valutazione di competenza della Commissione" e di modificare l'articolo 8, comma 1, in quanto non appaiono conformi alle disposizioni normative vigenti;

Resa l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca" in data 21 luglio 2021

Decreta