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Decreto M.I. 30.07.2021, n. 242

Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Art. 8 - Modalità di espletamento della prova disciplinare

1. La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, all'allegato A al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 327 per la scuola dell'infanzia e primaria e all'Allegato A al decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

a) per l'insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione inziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b) per l'insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

2. Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova gli USR redigono il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto. Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio 2022.

3. L'elenco delle sedi e l'orario di svolgimento della prova è comunicato dagli Uffici scolastici regionali dove i candidati hanno prestato servizio almeno dieci giorni prima della data di svolgimento tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nello stesso avviso sono riportate le indicazioni relative allo svolgimento della prova.

4. Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7 del presente decreto.

5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell'articolo 6, comma 4, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.