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Decreto M.I. 30.07.2021, n. 242

Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Art. 6 - Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato

1. I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente decreto, è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.