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Decreto M.I. 22.07.2021, n. 61

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale. (G.U. 27.07.2021, n. 59)

Art. 7 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta, da personale individuato dal Ministero dell'istruzione.

2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova. Lo stato di disabilità dovrà essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa, utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, entro un congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con specifica autorizzazione al Ministero dell'istruzione al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

3. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed è ammesso alla prova scritta, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalità e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. A tal fine, il candidato, nella domanda compilata on-line, dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.

4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalità indicate nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.