IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 22.07.2021, n. 223

Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 5 - Risorse finanziarie e modalità di individuazione della quota pro-capite di incentivo per gli studenti

1. Le risorse finanziarie impiegate per l'attuazione del Programma sono stanziate a valere sul capitolo 1512 del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022.

2. La quota pro-capite di incentivo per gli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza individuate con il presente decreto è determinata con successivi provvedimenti del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2022 e sulla base delle modalità di seguito descritte.

a) Votazione di 100 e lode agli esami di Stato

La quota pro-capite è stabilita in relazione al numero degli studenti che nell'a.s.2021/2022 conseguano la votazione di 100 e l'attribuzione della lode nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado.

b) Eccellenze conseguite nelle competizioni di cui alla tabella A

La quota pro-capite, distinta nei diversi livelli di merito, è stabilita in relazione al numero degli studenti meritevoli, individuati con apposita rilevazione degli esiti delle competizioni interessate.

Per ciascuna delle competizioni è fissato un quantitativo massimale di studenti beneficiari, secondo criteri che siano indicativi della rilevanza dell'iniziativa e della sua diffusione presso gli studenti, le scuole e le regioni.

Tali criteri tengono conto di:

- eventuali sviluppi internazionali delle competizioni;

- articolazione in più fasi delle competizioni nazionali;

- numero di studenti partecipanti a ciascuna competizione;

- numero di scuole effettivamente coinvolte nelle iniziative;

- diffusione delle iniziative nelle diverse regioni del territorio nazionale;

- numero di edizioni svolte e consolidamento conseguito dalle iniziative;

- modalità di partecipazione (individuale o per gruppi; in presenza o a distanza).

Nelle competizioni per gruppi è assegnato un premio unico, da suddividersi tra i componenti del gruppo stesso.

3. Premi aggiuntivi sono assegnati agli studenti di cui all'articolo 1, comma 1, che risultino vincitori di competizioni con fase internazionale nelle quali concorrono, per ciascun Paese partecipante, gli studenti selezionati mediante apposite competizioni. Le competizioni con fase internazionale sono indicate nella tabella A con un asterisco.