Decreto M.I. 15.07.2021
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 3 e 5, e nel caso di violazione delle disposizioni nazionali e delle direttive europee in materia di contratti pubblici, secondo le indicazioni che saranno contenute nelle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.