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Decreto legge 30.06.2021, n. 99

Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. (G.U. 30.06.2021, n. 155)

Art. 7 - Disposizioni finanziarie

1. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente, il comma 30 dell'articolo 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 10 e 11, 2, 3, 4, commi 7, 9 e 11, 5 e 6 determinati in 1.929,6 milioni di euro per l'anno 2021, 186,1 milioni di euro nel 2022, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 2.214,7 milioni di euro per l'anno 2021, e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.158,35 milioni di euro per l'anno 2021, 398,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 148,75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;

b) quanto a 68,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 22,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;

d) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2021, 45,4 milioni di euro per l'anno 2022, 147,8 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di -saldo netto da finanziare di cassa, a 391,533 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno e 125,89 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 2, 4, comma 10, e 5.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.