Decreto legge 30.06.2021, n. 99
1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».
2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 145, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».
b) all'articolo 152, comma 1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.