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Decreto legge 09.06.2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (G.U. 09.06.2021, n. 136)

Titolo II - Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR

Capo II - Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa

Art. 17 bis - Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Scuola superiore della magistratura) - 1. E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.

3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.

7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico della Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo»;

b) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: «nomina il segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il vice segretario generale»;

c) all'art. 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa è concessa dal rettore. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382»;

d) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Trattamento economico) - 1. Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.

2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale dell'amministrazione»;

e) all'art. 12, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno»;

f) all'art. 17-ter:

1) al comma 3, le parole: «, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,» sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzioni, durata e trattamento economico»;

g) nel capo II del titolo I, dopo la sezione IV-bis è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-ter - IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-quater. - (Vice segretario generale) - 1. Il vice segretario generale della Scuola:

a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;

b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-quinquies. - (Funzioni, durata e trattamento economico) - 1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si applica l'art. 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto.

2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui»;

h) all'art. 37, comma 2, dopo le parole: «Ministero della giustizia,» sono inserite le seguenti: «i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione,».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.