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Decreto legge 08.06.2021, n. 79

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (G.U. 08.06.2021, n. 135)

Formula iniziale

Vigente al: 07.08.2021

Il Presidente Della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia»;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale il Fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, pertanto, di riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge: