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Decreto legge 08.06.2021, n. 79

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (G.U. 08.06.2021, n. 135)

Art. 8 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.