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Decreto legge 08.06.2021, n. 79

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (G.U. 08.06.2021, n. 135)

Art. 4 - Compatibilità

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata, entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), (numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019,) l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.