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Decreto legge 08.06.2021, n. 79

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (G.U. 08.06.2021, n. 135)

Art. 2 - Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori

1. L'ammontare dell'assegno temporaneo a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.