Decreto M.U.R. 21.06.2021, n. 724
1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.