Decreto M.I. 21.06.2021, n. 188
1. Le attività formative di cui all'articolo 1 sono destinate al personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
2. I Comitati tecnico-scientifici regionali, di cui all'art. 4, istituiti con decreto dei Direttori generali e dei dirigenti preposti alla direzione degli Uffici scolastici regionali, valuteranno flessibilità e modularizzazioni dei percorsi sulla base delle competenze dei corsisti.
3. La partecipazione alle attività formative assume carattere di obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio.
4. Lo svolgimento delle attività formative è attestato dal Dirigente scolastico della scuola sede di servizio.