Decreto M.I. 15.06.2021, n. 826
1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta e della valutazione della prova orale, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le medesime graduatorie sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Ove non si dia luogo all'approvazione entro la data di cui al periodo precedente, tali graduatorie sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successive, alla data di inizio del servizio.
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.
6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.