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Avviso pubblico 28.06.2021, n. 18786

Avviso pubblico per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici".

Art. 1 - Finalità dell'avviso pubblico

Il presente Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.7 - "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR)", nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), del PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 (di seguito, PON).

Con tale Avviso si intende rendere le palestre e le mense non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento: le finalità da perseguire sono, pertanto, quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.

Art. 2 - Soggetti ammessi alla partecipazione

1. Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti gli enti locali, con riferimento a uno o più edifici pubblici, con le limitazioni di cui all'articolo 4, adibiti ad uso scolastico statale di cui sono proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 delle Regioni c.d. "meno sviluppate" e "in transizione" (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

2. Gli enti locali si impegnano con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da allegare alla nota di autorizzazione a mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

3. Gli enti locali che intendono partecipare al presente Avviso si impegnano a progettare o a eseguire gli interventi nel rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030.

4. Non sono ammesse a finanziamento richieste di contributo relative a edifici adibiti ad uso scolastico non censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della candidatura e comunque non oltre il termine di scadenza per la stessa previsto dal presente Avviso.

Art. 3 - Tipologia di interventi ammissibili

1. Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
1 Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico
2 Adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento di mense scolastiche

2. In particolare:

1) Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico.

Sono ammessi interventi di messa in sicurezza di locali ed edifici adibiti a palestra, interventi sugli impianti idrico-sanitari, elettrici, termici, di elevazione, di trattamento aria e opere necessarie all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Gli interventi di tipo impiantistico devono essere finalizzati all'ottenimento dei Certificati di Conformità degli impianti presenti nel locale palestra alle vigenti disposizioni normative e/o alla realizzazione di nuove dotazioni impiantistiche che incrementino la sicurezza dell'edificio.

Nel caso di intervento su alcuni degli impianti esistenti è necessario che l'ente locale dimostri, in fase di autorizzazione tramite dichiarazione del Responsabile unico del procedimento la conformità degli altri impianti, non oggetto di intervento, alle vigenti disposizioni normative.

Sono ammessi anche interventi di efficientamento energetico degli edifici adibiti a palestra purché l'immobile sia in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un IR=>0,6.

Sono ammessi anche interventi nei locali annessi alle palestre o agli impianti sportivi quali ad esempio spogliatoi e servizi igienici. Sono, altresì, consentite opere di adattamento o rifunzionalizzazione a palestra di locali già esistenti.

È consentita anche la dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio delle discipline sportive, nonché degli arredi funzionali per lo svolgimento delle attività sportive. Il valore complessivo delle attrezzature acquistabili non potrà superare il 25% dell'importo complessivo dell'intervento di tipologia 1.

Sono ammessi anche interventi di sistemazione di aree esterne agli edifici scolastici da adibire a aree gioco o impianti sportivi. Sono, altresì, ammissibili interventi finalizzati all'incremento delle condizioni di accessibilità degli spazi.

Non sono ammessi interventi di costruzione ex novo di edifici da adibire a palestre o strutture sportive, né interventi che comportino un incremento delle volumetrie degli edifici esistenti.

2) Adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento di mense scolastiche. Sono ammessi interventi di messa in sicurezza di locali ed edifici adibiti a mensa scolastica, interventi sugli impianti idrico-sanitari, elettrici, termici, di elevazione, di trattamento aria e opere necessarie all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Gli interventi di tipo impiantistico devono essere finalizzati all'ottenimento dei Certificati di Conformità degli impianti presenti nel locale mensa alle vigenti disposizioni normative e/o alla realizzazione di nuove dotazioni impiantistiche che incrementino la sicurezza dell'edificio.

Nel caso di intervento su alcuni degli impianti esistenti è necessario che l'ente dimostri la conformità degli altri impianti non oggetto di intervento alle vigenti disposizioni normative.

Sono ammessi anche interventi di efficientamento energetico degli edifici adibiti a mensa scolastica purché l'immobile sia in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un IR=>0,6.

Sono, altresì, ammissibili interventi finalizzati all'incremento delle condizioni di accessibilità degli spazi.

È consentito anche l'acquisto di attrezzature specifiche per l'allestimento delle cucine e delle sale refezione. Sono altresì consentite opere di adattamento o rifunzionalizzazione a mensa di locali già esistenti. Il valore complessivo delle attrezzature acquistabili non potrà superare il 50% dell'importo complessivo richiesto dell'intervento di tipologia 2.

Non sono ammessi interventi di costruzione ex novo di edifici da adibire a mense scolastiche, né interventi che comportino un incremento delle volumetrie degli edifici esistenti.

Art. 4 - Finanziamenti disponibili

1. La distribuzione delle risorse finanziarie disponibili tra le 8 regioni, cui si rivolge il presente Avviso, è effettuata in coerenza con il riparto territoriale previsto nell'ambito della programmazione 2014- 2020.

2. I progetti che saranno ammessi a finanziamento nell'ambito della presente procedura trovano copertura finanziaria nelle risorse di cui al PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II FESR.

3. La candidatura deve essere presentata dall'ente locale con riferimento ad un solo edificio scolastico di propria competenza, selezionando per ognuno di esso la tipologia di intervento secondo i massimali di seguito indicati:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE
1 Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico euro 350.000,00
2 Adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento di mense scolastiche euro 200.000,00

4. Per ciascun edificio scolastico è possibile candidare una sola tipologia di intervento tra quelle indicate.

5. Non è possibile proporre più candidature sullo stesso edificio.

6. I comuni e le Unioni di comuni potranno presentare al massimo 2 candidature per 2 diversi edifici scolastici e n. 2 progetti. I comuni capoluoghi di provincia, le province e le città metropolitane potranno presentare al massimo 4 candidature per 4 diversi edifici scolastici e n. 4 progetti.

7. Nel caso di Ente in dissesto, in fase di candidatura l'ente locale deve dichiarare se è o meno in dissesto.

8. Nel caso di Unione dei comuni la candidatura va presentata da parte dell'ente capofila.

9. L'ente locale che intende presentare la candidatura deve essere in possesso di almeno un progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale progetto deve essere stato approvato da parte dell'organo competente dell'ente prima della presentazione della candidatura e il relativo provvedimento di approvazione deve essere caricato a sistema al momento della presentazione della richiesta di finanziamento.

10. I progetti sono finanziati sulla base della graduatoria e del punteggio riportato nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 5 -Definizione delle graduatorie

1. Le graduatorie sono redatte per Regioni sulla base dei punteggi di cui all'articolo 7 del presente Avviso e sono individuati quali beneficiari del finanziamento gli enti locali utilmente collocati nei limiti delle risorse disponibili per le singole Regioni.

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, devono far pervenire la propria candidatura, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e poi all'area dedicata nella piattaforma "Gestione Interventi", previa richiesta di accreditamento all'AREA RISERVATA del portale del Ministero dell'istruzione accessibile al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso.

2. Le indicazioni operative per procedere alla richiesta di accreditamento sono disponibili alla sezione Manuali della pagina web dedicata all'avviso.

3. Per la presentazione della candidatura, gli enti locali dovranno compilare ogni sezione del formulario proposto, specificando, in particolare:

- la denominazione ente (comune, Unione di comuni, comuni capoluogo di provincia, provincia o città metropolitana);

- il codice edificio scolastico dello SNAES;

- il livello di progettazione raggiunto, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016 (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) con i relativi estremi di approvazione

- l'importo di finanziamento richiesto;

- l'anno di costruzione dell'immobile;

- il codice CUP relativo alla presente richiesta di finanziamento (stato attivo). Non sono validi CUP provvisori o con stato revocato. Si precisa che il CUP deve essere specifico e l'ente deve seguire le indicazioni contenute nell'allegato Manuale. Non è possibile utilizzare CUP già richiesti prima della presentazione della presente candidatura e in modo difforme dalle indicazioni contenute nel manuale allegato

- il numero di studenti e studentesse presenti nell'istituzione scolastica che beneficia delle strutture interessate dagli interventi con allegata dichiarazione del Dirigente dell'istituzione scolastica coinvolta;

- la dichiarazione se l'intervento da candidare è stato o meno inserito nella programmazione triennale nazionale 2018-2020, costituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

- la zona sismica in cui ricade l'edificio oggetto di intervento, ai sensi della normativa nazionale;

- l'eventuale presenza di una vigente ordinanza di chiusura o dichiarazione di inagibilità, anche parziale, dei locali superabile con gli interventi del presente finanziamento, riferita ai locali o superfici oggetto di intervento con data anteriore a quella di pubblicazione del presente avviso allegando il relativo provvedimento.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 15.00 del giorno 5 agosto 2021.

A tal fine, l'area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 5 luglio 2021 alle ore 15.00 del giorno 5 agosto 2021.

L'accreditamento degli enti locali sarà possibile dalle ore 10.00 del giorno 30 giugno 2021 alle ore 15.00 del giorno 30 luglio 2021.

4. Terminata la fase di inserimento dei dati e di inoltro della candidatura, viene generato un documento in versione pdf con i contenuti dell'istanza che l'Ente locale deve trasmettere firmato digitalmente nell'Area Riservata del portale del Ministero dell'istruzione accedendo a "PON Istruzione-Edilizia Enti Locali", secondo i seguenti passaggi:

a. firmare digitalmente la candidatura senza apportare a quest'ultima alcuna modifica. Si ricorda che la candidatura deve essere firmata dal legale rappresentante o suo delegato e il file deve essere esclusivamente in formato .pdf o .pdf.p7m.;

b. accedere all'area riservata del portale del Ministero dell'istruzione (https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso) inserendo utenza e password oppure tramite le credenziali SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) :

i. accedere al servizio "PON Istruzione-Edilizia Enti Locali" ;

ii. selezionare "Lista enti Accreditati. Nella lista saranno presenti gli Enti per i quali l'utente si è accreditato;

iii. selezionare l'Ente ed effettuare la ricerca dell'avviso e, una volta visualizzata la candidatura, si può procedere con il caricamento del file firmato digitalmente e confermare l'operazione con il tasto "Carica";

iv. in fase di trasmissione, superati i controlli di validità del file, la candidatura sarà protocollata;

v. dalla stessa funzionalità l'Ente può visualizzare il codice di protocollo assegnato e la relativa data.

5. Le indicazioni operative per il caricamento a sistema e la trasmissione della candidatura firmata digitalmente sono disponibili nella sezione "Manuali" della pagina web dedicata all'avviso all'interno del sito del Ministero dell'istruzione dedicato al PON "Per la Scuola": http://www.istruzione.it/pon/.

6. Sul portale http://pon20142020.indire.it/portale è possibile consultare anche il Manuale Operativo, nonché attivare il servizio di assistenza e consulenza tecnica on line.

7. La manualistica sarà disponibile dalla data di apertura dei sistemi informativi.

Art. 7 -Valutazione delle candidature

1. La valutazione delle candidature ai fini dell'assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:

1) vetustà degli edifici adibiti a uso scolastico con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970 (max 20 punti):

- prima e fino al 1970: 20 punti;

- dal 1971 al 1980 incluso: 15 punti;

- dal 1981 al 1990 incluso: 10 punti;

- dal 1991 al 2000 incluso: 6 punti;

- dopo il 2001: 2 punti;

2. numero di studenti e studentesse presenti nell'istituzione scolastica che beneficia delle strutture oggetto di intervento (max 30 punti):

- da 1.000 e oltre studenti: 30 punti;

- da 700 a 999 studenti: 25 punti;

- da 400 a 699 studenti: 15 punti;

- da 150 a 399 studenti: 10 punti;

- inferiore ai 150 studenti: 5 punti;

3) intervento rientrante nella programmazione triennale nazionale 2018-2020 (max 10 punti):

- assenza: 0 punti;

- presenza: 10 punti;

4) zona sismica (max 10 punti):

- zona sismica 1: 10 punti;

- zona sismica 2: 7 punti;

- zona sismica 3: 3 punti;

- zona sismica 4: 1 punto;

5) tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall'ISTAT (max 10 punti);

6) livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte dall'INVALSI relativo all'istituzione scolastica interessata (max 5 punti);

7) tasso di abbandono scolastico registrato nella scuola candidata nel corso dell'anno scolastico, sulla base dei dati disponibili nell'Anagrafe degli studenti (max 5 punti);

8) eventuale presenza di una vigente ordinanza di chiusura o dichiarazione di inagibilità, anche parziale dei locali superabile con gli interventi del presente finanziamento, riferita ai locali o superfici oggetto di intervento, con data anteriore a quella di pubblicazione del presente avviso (max 10 punti):

- assenza: 0 punti;

- presenza: 10 punti;

2. Con riferimento ai criteri 6 e 7, si precisa che in caso di presenza nello stesso edificio di plessi afferenti a diverse istituzioni scolastiche principali verrà assegnato il punteggio più alto.

3. I criteri 5, 6 e 7 sono automaticamente attribuiti sulla base dei dati in possesso del Ministero dell'istruzione.

4. In caso di ordinanza di chiusura o dichiarazione di inagibilità, occorre dimostrare che l'intervento in questione sia in grado di superare e/o risolvere la situazione di inagibilità esistente.

5. La mancanza di una sola delle predette dichiarazioni comporta l'impossibilità di assegnazione del relativo punteggio premiale.

6. Si specifica che a parità di punteggio precede l'edificio scolastico la cui candidatura sia stata inoltrata per prima temporalmente sul sistema GPU.

7. La graduatoria è redatta per Regione sulla base dei punteggi assegnati a ciascun edificio scolastico, oggetto di candidatura, e indica altresì l'importo richiesto nei limiti dei massimali fissati.

8. Sono ammessi a finanziamento gli interventi degli enti locali regolarmente collocati in graduatoria nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna regione. L'inserimento nelle graduatorie non costituisce di per sé titolo di ammissione al finanziamento.

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di candidatura in qualunque momento della procedura.

Art. 8 - Modalità di erogazione dei contributi e termine di conclusione degli interventi

1. Le graduatorie distinte per Regioni sono approvate dal Ministero dell'istruzione e pubblicate sul sito internet dello stesso.

2. L'inserimento nelle graduatorie non costituisce di per sé titolo di ammissione al finanziamento.

Successivamente, in base alla disponibilità di risorse, si procederà con apposita nota autorizzativa, che avrà valore di convenzione, alle ammissioni al finanziamento degli interventi degli Enti locali utilmente e regolarmente collocati nelle graduatorie, nella quale saranno definite le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi, le istruzioni sulla rendicontazione delle attività e delle spese sostenute, le modalità di erogazione dei rimborsi e i risultati attesi per le tipologie di intervento proposte. La nota di autorizzazione dovrà poi essere controfirmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente locale o da un suo delegato, dovrà essere restituita e caricata nell'apposito sistema informativo e avrà valore di accordo tra le parti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La restituzione a sistema avverrà contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal presente avviso.

3. Ai fini della firma della nota autorizzativa occorre produrre, altresì, la documentazione necessaria a riprova delle dichiarazioni rese in fase di candidatura, il progetto approvato dall'ente locale, le certificazioni dichiarate con riferimento all'edificio oggetto di intervento e un cronoprogramma di intervento.

4. I lavori dovranno comunque essere ultimati in tempo utile per essere rendicontati entro il termine del 31 marzo 2023, in coerenza con la chiusura della Programmazione operativa PON "Per la Scuola" 2014-2020.

5. Pertanto, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al comma 4, questo Ministero procederà ad indicare le tempistiche per l'affidamento della progettazione e dei lavori a pena di decadenza. In caso di rinunce si potrà procedere successivamente all'eventuale scorrimento delle graduatorie.

6. I pagamenti sono effettuati in favore degli enti locali beneficiari, in funzione degli stati di avanzamento, mediante trasferimento sulle contabilità di tesoreria unica degli enti stessi e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione, previa positiva verifica da parte del controllo di primo livello, secondo le modalità che saranno precisate all'interno della nota autorizzativa.

7. Le economie derivanti dai ribassi d'asta per l'affidamento sia dei servizi di ingegneria e architettura e sia dei lavori e delle forniture non rientreranno nelle disponibilità dell'ente locale beneficiario.

Art. 9 - Massimali e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese nei limiti massimali di seguito indicati per ciascuna tipologia di intervento.

2. I massimali si riferiscono all'importo complessivo richiesto dall'ente locale per specifico intervento, nell'ambito del massimale previsto dall'art. 4:

 

VOCI DI COSTO - Tipologia 1 - PALESTRE MASSIMALI DI SPESA comprensivi di IVA
A. LAVORI nessun massimale
B. FORNITURE max 25% del totale
C. Contributo per le spese tecniche di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incarichi interni e esterni) da 1,60% al 13,00% (max)
- 1,60% (max di Ae/o B) in caso di solo incentivo per funzioni tecniche (Art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016)
- 13,00% (max) anche in presenza di affidamenti esterni
D. PUBBLICITÀ (max) 0,5%
E. ALTRE VOCI QE (max) 10%

 

VOCI DI COSTO - Tipologia 2 - MENSE MASSIMALI DI SPESA comprensivi di IVA
A. LAVORI nessun massimale
B. FORNITURE max 50% del totale
C. Contributo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo (comprende incarichi interni e esterni) - 1,60% (max di Ae/o B) in caso di solo incentivo per funzioni tecniche (Art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016)
- 13,00% (max) anche in presenza di affidamenti esterni
D. PUBBLICITÀ 0,5% (max)
E. ALTRE VOCI QE 10% (max)

 

3. Si precisa che non sono ammissibili:

- spese di progettazione con procedure di affidamento avviate o affidate prima della data di pubblicazione del presente avviso;

- i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della nota autorizzativa;

- le spese derivanti da modifiche, in corso di esecuzione, dei contratti di appalto (sia di servizi e forniture che di lavori), di qualsiasi natura, comunque denominate e da qualsiasi causa determinate;

- le spese per interventi di costruzione di nuovi edifici o per realizzazione di nuove volumetrie su edifici esistenti;

- le spese per interventi già finanziati con altre risorse per la stessa tipologia di intervento (doppio finanziamento) sul medesimo edificio;

- spese relative ad interventi modificativi di opere finanziate con fondi europei il cui programma si è concluso da meno di cinque anni;

- spese per manutenzione ordinaria.

Art. 10 -Rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e obblighi di informazione e pubblicità, controlli, gestione finanziaria e monitoraggio

1. Gli enti locali beneficiari, ai fini dell'esecuzione degli interventi finanziati, devono rispettare, a pena di decadenza dal finanziamento, la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. In particolare, va assicurato il rispetto delle nuove Direttive comunitarie in materia di contratti pubblici - Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e della nuova disciplina nazionale introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

3. Si richiama in particolare, l'attenzione degli enti locali sul rispetto delle norme che evitano il frazionamento artificioso in lotti delle procedure di gara ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai fini della determinazione degli importi a base d'asta delle procedure di affidamento di lavori, si raccomanda di rispettare le prescrizioni normative applicabili in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Analogamente, ai fini della determinazione degli importi a base d'asta delle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si raccomanda di rispettare quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

5. Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e informazione per ogni progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, l'ente locale beneficiario è tenuto a svolgere una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità, sostenuta da risorse dedicate.

6. Si precisa sin da ora che su tutta la cartellonistica è necessario indicare: l'azione FESR, il codice progetto, il finanziamento erogato in euro, il titolo/descrizione dell'intervento e il logo riportato al seguente link: https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub.

7. Per quanto riguarda i controlli, il monitoraggio e la gestione finanziaria si rinvia a quanto contenuto nel Regolamento europeo n. 1303/2013.

8. Per il monitoraggio saranno indicate le relative modalità nell'apposito atto autorizzativo che sarà firmato dall'Autorità di gestione e poi controfirmato dal singolo ente locale beneficiario.

Art. 11 - Altre informazioni

1. La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero dell'istruzione a dare seguito all'erogazione del contributo né ad alcun indennizzo di sorta.

2. L'Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese.

3. L'Amministrazione si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che gli enti possano vantare alcuna pretesa.

4. Si precisa che saranno considerate ammissibili esclusivamente le candidature:

- presentate dagli Enti locali delle Regioni cui l'Avviso è rivolto;

- presentate entro i termini stabiliti all'art. 6 del presente Avviso;

- compilate nella totalità delle sezioni presenti nell'area dedicata in piattaforma informativa "Gestione interventi" e inoltrate con firma digitale secondo le modalità di cui all'art. 6;

- di importo richiesto non superiore al massimale previsto all'art. 4 del presente Avviso per ciascuna tipologia di intervento;

- riferite a edifici scolastici inseriti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica al momento della presentazione della candidatura;

- che rispettino i criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. È compito dell'Ente locale procedere al puntuale aggiornamento dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica a conclusione dei lavori e a monitorare sul sito le eventuali comunicazioni che verranno pubblicate sul sito in merito alla presente procedura, compresi chiarimenti e FAQ.

6. I dati raccolti con le candidature saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016, anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Il Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

7. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Iandolo - Dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione.

8. È possibile chiedere informazioni sulla presente procedura utilizzando il servizio ticket presente nella sezione Aiuto dell'applicativo GPU. Le richieste di chiarimento potranno pervenire entro e non oltre il 23 luglio 2021.