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Nota M.I. 17.01.2021, prot. n. 682

Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020)..

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con la sua pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è entrato in vigore l'Accordo in oggetto, disponibile anche sul sito dell'ARAN (aranagenzia.it) all'indirizzo (https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-norme- di-garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-conciliazione-in-caso-di- sciopero.html).

Per quanto riguarda il personale del Comparto in servizio presso le Istituzioni scolastiche, l'Accordo in oggetto sostituisce il precedente, che era stato allegato al Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola 1998-2001 e pubblicato in G.U., serie generale, n. 109 del 9 giugno 1999.

Si pregano i Dirigenti scolastici di porre la massima attenzione agli elementi innovativi introdotti dal nuovo Accordo contenuti negli artt. 3 e 10, in special modo:

- la stipula di nuovo protocollo di intesa da definirsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Accordo in G.U.;

- i tempi e le modalità dell'invito ai lavoratori alla comunicazione delle dichiarazioni di adesione allo sciopero nonché della raccolta delle dichiarazioni medesime;

- la comunicazione alle famiglie;

- gli adempimenti successivi allo sciopero che prevedono, tra l'altro, oltre la comunicazione a SIDI del dati di adesione e il controllo dei limiti individuali stabiliti (in modo analogo al precedente Accordo), l'assicurazione della "erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe".

Tenuto conto, inoltre, che le iniziative di sciopero potrebbero svilupparsi in ambiti territoriali ridotti, se non addirittura limitati alla sola istituzione scolastica, i competenti Dirigenti sono pregati di attenersi scrupolosamente alle "Norme da rispettare in caso di sciopero", di cui all'art. 10 dell'Accordo in oggetto con speciale riguardo alle tempistiche delle operazioni ivi riportate e riguardanti specificatamente la fase antecedente la data di effettuazione dell'astensione lavorativa.

In ogni caso e per ogni fase della procedura, sia che si tratti di sciopero nazionale o territoriale, l'Unità per le relazioni sindacali di questo Ufficio di Gabinetto assicurerà l'adeguato supporto mettendo anche a disposizione l'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi web" per la rilevazione dell'adesione ad uno sciopero anche di circoscritto interesse.

 

Allegato - Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020