IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota M.I. 06.01.2021, n. 13

Articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.

Gentilissimi,

si trasmette, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". In particolare, l'articolo 4 determina disposizioni dedicate alla "Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza". Nel rinviare alla lettura delle predette disposizioni e nel richiamare, in quanto compatibili, le precedenti note del Dipartimento, si evidenzia quanto segue:

1. dal 7 al 16 gennaio 2021, la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado continuano ad operare secondo quanto stabilito dal DPCM 3 dicembre 2020 (zone gialle e arancioni, 100% in presenza; zone rosse, 100% in presenza per i servizi educativi, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado, integralmente a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado);

2. per la scuola secondaria di secondo grado, "nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche". Resta ferma comunque, per tutte le istituzioni scolastiche e per l'intero periodo, "la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali";

3. dal giorno 11 al 16 gennaio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nelle regioni "gialle" e "arancioni" "adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza", fermo restando, anche in questo caso e nel caso delle regioni "rosse" dove l'attività è prevista al 100% a distanza, "la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

In una lettura sistematica delle disposizioni vigenti, la ripresa dell'attività in presenza per almeno il 50% della popolazione studentesca dovrà essere realizzata secondo le azioni delineate dai piani operativi derivanti dall'attività dei "tavoli prefettizi", di cui al dPCM 3 dicembre 2020, che hanno provveduto a coordinare le esigenze delle istituzioni scolastiche e dei servizi di trasporto sui territori di competenza, proprio in vista della ripresa della scuola in presenza.

Resta inteso che sono da osservarsi le eventuali diverse determinazioni più restrittive deliberate dalle Regioni e dagli Enti locali nell'esercizio delle rispettive competenze.

Non mi resta che ringraziarvi ulteriormente per il lavoro svolto e che svolgerete, certo che comprendiate come la continua evoluzione della situazione epidemiologica e del conseguente quadro normativo renda indispensabili i corrispettivi adattamenti organizzativi.