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Messaggio INPS 08.01.2021, n. 62

Articolo 1, comma 339 e 340, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii..

Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. GU n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di bilancio 2021) - nella quale, all'articolo 1, comma 339, in materia di APE sociale, è stato previsto che "All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b. al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026».

Il successivo comma 340 del medesimo articolo stabilisce che "Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021".

In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2021.

Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, commi 339 e 340, della legge di bilancio 2021, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

Pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.