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D.P.C.M. 14.01.2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (G.U. 15.01.2021, n. 11)

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

2. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamata in premessa, in materia di ingressi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord continuano ad applicarsi fino alla data del 5 marzo 2021.

3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.