Decreto M.I. 22.01.2021
1. Il termine per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, è fissato in dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1, anche con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048, possono essere concesse con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di edilizia scolastica.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è causa di decadenza dal finanziamento concesso.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.