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Circolare INPS 12.01.2021, n. 2

Congedo straordinario di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Sommario: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo straordinario di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) e del congedo straordinario di cui all'articolo 22- bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Premessa

Il congedo previsto per la sospensione dell'attività didattica in presenza è disciplinato dall'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come successivamente modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le cui indicazioni operative sono state fornite con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020.

La tutela di cui al citato articolo 21-bis trova applicazione fino al 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale (ossia in tutte le regioni a prescindere dallo scenario di gravità e dal livello di rischio delle stesse, c.d. zone rosse, arancioni e gialle) ed è rivolta ai genitori per i figli conviventi, minori di 14 anni, frequentanti scuole di ogni ordine e grado entro il limite di età sopra individuato.

Con l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla tutela da adottare in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, prevedendo alcune specificità applicabili esclusivamente nelle c.d. zone rosse.

La legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha abrogato il decreto-legge n. 149/2020, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso, e ha introdotto l'articolo 22-bis, che ha recepito le disposizioni contenute nel citato articolo 13 del decreto-legge n. 149/2020.

In particolare, il menzionato articolo 22-bis, comma 1, ha previsto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, come confermato nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, e dell'articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020.

Il comma 3 dell'articolo 22-bis del predetto decreto-legge n. 137/2020 ha previsto, inoltre, che il congedo indennizzato possa essere utilizzato da parte di genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Con la presente circolare, in attuazione delle novità normative sopra descritte, si forniscono le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo in argomento.

1. Platea dei destinatari del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

L'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, prevede la possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per i soli genitori lavoratori dipendenti. Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), dei citati D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell'articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020.

Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza ricompresi all'interno del periodo e nelle zone individuate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

2. Requisiti per la fruizione del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'Istituto dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), dei citati D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell'articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020.

Si ricorda che in assenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c), posto che il requisito di cui al punto a) deve sempre sussistere, era possibile fruire, fino al 31 dicembre 2020, del congedo di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dal decreto-legge n. 137/2020 (di seguito, anche "congedo per sospensione dell'attività didattica del figlio convivente minore di anni 14"), secondo le indicazioni operative fornite con la circolare n. 132/2020.

A titolo esemplificativo, nel caso di figlio frequentante la prima classe della scuola secondaria di primo grado o altra classe della scuola primaria di primo grado, oppure se la sospensione deriva da un diverso provvedimento rispetto all'Ordinanza del Ministro della Salute, si poteva richiedere il congedo di cui al citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 in presenza dei previsti requisiti di legge.

Si precisa che per la fruizione del congedo di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto- legge n. 137/2020, non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo, a differenza del "congedo per sospensione dell'attività didattica del figlio convivente minore di anni 14" di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, per la cui fruizione, invece, tale requisito risultava necessario.

Ai fini della corretta individuazione del congedo di cui poter fruire in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, si allega alla presente circolare una tabella sinottica (Allegato n. 1), comparativa dei congedi indennizzati di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, e successive modificazioni, con il congedo di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 (cfr. le circolari n. 116/2020 e n. 132/2020).

3. Durata del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado ed indennizzo delle giornate lavorative

Il congedo in argomento può essere fruito per i periodi indicati nell'Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell'articolo 19-bis del decreto- legge n. 137/2020.

Pertanto, la durata massima del congedo coincide con il periodo sopra menzionato e, solo nel caso in cui l'Ordinanza sia stata emessa prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 149/2020, ossia il 9 novembre 2020, non è possibile fruire del congedo di cui trattasi, per i giorni antecedenti l'entrata in vigore del menzionato decreto-legge[1].

Per tali giorni, tuttavia, si poteva richiedere, in presenza dei requisiti di legge, il "congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14" di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020.

Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto- legge n. 137/2020).

Si precisa che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

L'indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità (articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).

Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

4. Situazioni di incompatibilità del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità del congedo di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, in relazione alle condizioni dell'altro genitore:

- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;

- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore[2].

5. Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di sospensione dell'attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale

L'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, disciplina il congedo indennizzato per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, durante lasospensione dell'attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.

Il predetto congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo di sospensione dell'attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di figli con disabilità in situazione di gravità. Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Tale beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza ai sensi dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2 della presente circolare, anche dell'ulteriore requisito di seguito specificato:

- il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

Si precisa che per la fruizione del congedo di cui trattasi non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo in parola.

Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all'interno del periodo di sospensione dell'attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.

5.1 Durata e indennizzo del congedo straordinario

Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 3 della presente circolare.

5.2 Situazioni di compatibilità e incompatibilità

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità e compatibilità del congedo di cui all'articolo 22- bis, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, in relazione alle condizioni dell'altro genitore:

- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;

- non è possibile fruire del congedo in parola negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;

- è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo di cui al comma 1 del medesimo articolo 22-bis, per un altro figlio di entrambi i genitori;

- è inoltre compatibile la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte dell'altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all'articolo 21-bis decreto-legge n. 104/2020 e successive modificazioni.

- è inoltre possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

6. Presentazione della domanda

Saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo ai sensi dell'articolo 22-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 137/2020. A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020, e, per il congedo di cui al comma 1, purché anche ricompresi all'interno del periodo individuato nell'Ordinanza del Ministro della Salute.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;

- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

7. Monitoraggio della spesa

Il congedo di cui alla presente circolare è riconosciuto nel limite di spesa di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 22-bis, comma 4, del decreto-legge n. 137/2020) e di 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 22-bis, comma 6, del decreto-legge n. 137/2020).

In conformità al suddetto comma 4 dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, l'Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. In caso di superamento del limite di spesa indicato, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

8. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio

8.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata

Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall'articolo 22-bis, commi 1 e 3, del decreto- legge n. 137/2020, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- MZ0: DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 1 - Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;

- MZ1: DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 3 - Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza.

La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CODICEEVENTO> di <SETTIMANA> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell'elemento <DIFFACCREDITO> il valore della retribuzione "persa" a motivo dell'assenza.

È prevista la compilazione dell'elemento <INFOAGGEVENTO>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell'elemento <GIORNO> nteressato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

• Elemento <LAVORATO>= N;

• Elemento <TIPOCOPERTURAGIORN>= 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell'indennità giornaliera di malattia da parte dell'Azienda);

• Elemento <CODICEEVENTOGIORN>= MZ0/MZ1;

• Elemento <INFOAGGEVENTO> di <EVENTOGIORN>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Per i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l'elemento <SETTIMANA>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:

• i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti;

• dovranno essere precisati nei vari campi, L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima, le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione corrisposta;

• nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <FIGURATIVI> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DIFFACCREDITO>;

- se non è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:

• i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;

• nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <FIGURATIVI> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DIFFACCREDITO>.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a partire dal periodo di competenza novembre 2020, dovrà essere valorizzato l'elemento <INFOAGGCAUSALICONTRIB>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:

• Elemento <CODICECAUSALE>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo specifico evento:

- S121 (evento MZ0), avente il significato di "Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 1";

- S122 (evento MZ1), avente il significato di "Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 3";

• Elemento <IDENTMOTIVOUTILIZZOCAUSALE>: indicare il valore "N";

• Elemento <ANNOMESERIF>: indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;

• Elemento <IMPORTOANNOMESERIF>: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

8.2 Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola di FPLD

I datori di lavoro che anticipano per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) le indennità relative ai congedi straordinari indicati nella presente circolare, dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, sezione PosAgri, l'elemento <CODICERETRIBUZIONE> il codice 3 "Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111" (cfr. la circolare n. 116/2020 e la circolare n. 132/2020) unitamente al relativo elemento di "CodAgio", tra quelli di seguito riportati:

• Q1: che assume il significato di: "DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 1 - congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado";

• Q2: che assume il significato di "DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 3 - Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza".

Si ricorda che per gli eventi che danno luogo ad un'anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell'INPS e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati gli elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi; in particolare, per la valorizzazione della retribuzione persa, si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019.

8.3 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per tali lavoratori vengono istituiti i seguenti codici Tipo Servizio da valorizzare nell'elemento V1 Causale 7 CMU 8 della ListaPosPA:

• 97: Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 1) per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

• 99: Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 3) per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento MZ0 e MZ1, di cui al precedente paragrafo, da indicare in Uniemens POSCONTRIBUTIVA.

8.4. Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP

I lavoratori del settore pubblico, in merito alle modalità di fruizione del congedo disciplinato dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, non devono presentare domanda all'INPS, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Per le Amministrazioni pubbliche la comunicazione dei congedi di cui all'oggetto deve essere effettuata nella ListaPosPA con l'elemento V1 Causale 7 CMU 8 utilizzando il seguente Tipo Servizio:

• 6: Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 1);

• 85: Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 3).

9. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei congedi oggetto della presente circolare, si utilizzeranno i conti già istituiti nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT - Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia, adeguati nella denominazione in forza della circolare n. 132/2020, emanata in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, come modificato dall'articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020.

In questa sede, gli stessi conti:

• GAT30181 - per rilevare l'onere per le indennità corrisposte direttamente;

• GAT30182 - per rilevare l'onere per le indennità anticipate dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio;

• GAT24181 - Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle indennità;

vengono opportunamente ridenominati, in riferimento a questi ultimi interventi normativi di integrazione delle fattispecie, come riportato nell'allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).

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[1] Ad esempio, per le scuole secondarie di primo grado presenti nelle regioni classificate come "zona rosse" dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, il congedo può essere fruito solo dal 9 novembre 2020 e non dal 6 novembre, data di produzione degli effetti dell'Ordinanza stessa.

[2] Ulteriori indicazioni in proposito sono fornite nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 1).

 

Allegato 1 -Tabella sinottica

Congedo per quarantena del figlio convivente per contatti nei plessi scolastici ed in strutture sportive, musicali e linguistiche Congedo per sospensione attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni Congedo straordinario per genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (c.d. zone rosse) Congedo straordinario per il figlio disabile in caso di sospensione dell'attività didattica o chiusura dei centri di assistenza.
Riferimenti normativi Art.5 D.L. 111/2020 sostituito dall'art. 21 bis D.L. 104/2020 convertito dalla L 126/2020 Art. 21 bis D.L. 104/2020 modificato dal D.L. 137/2020 Art. 13 D.L. 149/2020, comma 1, sostituito dall'art.22-bis del DL 137/2020 convertito dalla L. 176/2020 Art. 13 D.L. 149/2020, comma 3, sostituito dall'art.22-bis del DL 137/2020 convertito dalla L. 176/2020
Circolare INPS n.116/2020 e n.132/2020 n.132/2020
Destinatari Genitori lavoratori dipendenti Genitori lavoratori dipendenti Genitori lavoratori dipendenti Genitori lavoratori dipendenti
Ambito di applicazione Intero territorio nazionale Intero territorio nazionale Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse") Intero territorio nazionale
Per i figli Minori di anni 14 iscritti ad un istituto scolastico o che svolgono attività sportive di base o attività motoria in strutture (palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati) oppure frequentanti corsi musicali e linguistici all'interno di strutture. minori di anni 14 iscritti ad un istituto scolastico. Alunni delle sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado (c.d. scuole medie).
N.B. Nei casi di sospensione dell'attività per alunni frequentanti istituti scolastici fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado è possibile fruire del congedo di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020.
Figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Sospensione dell'attività didattica in presenza Conseguente al provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, per contatto avvenuto nel plesso scolastico o nelle menzionate strutture. Disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche. Conseguente all'applicazione delle misure previste per le c.d. "zone rosse" disposta con ordinanza del Ministero della Salute.
N.B. Nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza disposta con provvedimento diverso dall'ordinanza del Ministero della Salute è possibile fruire del congedo di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020.
Sospensione attività didattica chiusura centri di assistenza con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche
Decorrenza Dal 9 settembre 2020 per il congedo per quarantena scolastica (data di entrata in vigore del D.L. 111/2020) e dal 14 ottobre 2020 per il congedo per quarantena da contatto nelle altre strutture (data di entrata in vigore della L. 126/2020) Dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L 137/2020). Dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020) Dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020)
Periodo in cui si può fruire del congedo Per il periodo di quarantena indicato nel provvedimento disposto dalla ASL. Per il periodo indicato nel provvedimento che dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza. Per il periodo specificamente indicato nell'ordinanza del Ministero della Salute di applicazione delle misure previste per le c.d. "zone rosse"[3]
Ad esempio, per le scuole secondarie di primo grado presenti nelle regioni classificate come zona rossa dall'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, il congedo può essere fruito solo dal 9 novembre 2020 e non dal 6 novembre, data di produzione degli effetti dell'ordinanza stessa. Nel caso invece dell'ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020, il congedo può essere fruito dall'11 novembre 2020 data di efficacia dell'ordinanza stessa per la provincia autonoma di Bolzano, e così via.
N.B. Per i periodi di sospensione disposti dall'ordinanza del Ministero della Salute e antecedenti all'entrata in vigore del D.L. 149/2020 è possibile fruire del congedo di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020.
Per i giorni ricompresi all'interno del periodo di sospensione dell'attività in presenza della scuola o chiusura del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.
Indennità 50% della retribuzione 50% della retribuzione 50% della retribuzione 50% della retribuzione
Giorni indennizzabili Tutte le giornate lavorative Tutte le giornate lavorative Tutte le giornate lavorative Tutte le giornate lavorative
Sussistenza del rapporto di lavoro in essere Si Si Si Si
Convivenza del figlio con il genitore ruitore del congedo Si Si No No
Alternatività con il lavoro in modalità agile da parte del richiedente Il genitore può scegliere se svolgere l'attività in modalità agile o fruire del congedo Il genitore può scegliere se svolgere l'attività in modalità agile o fruire del congedo Il genitore può chiedere il congedo solo nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile Il genitore può chiedere il congedo solo nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile
Alternatività fra i genitori nella fruizione del congedo (non negli stessi giorni) Si Si Si Si
Richiesta di congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore svolge lavoro in modalità agile - Incompatibile con il lavoro agile svolto a qualsiasi titolo dall'altro genitore convivente con il figlio per il quale è richiesto il congedo o per altro figlio convivente avuto con lo stesso genitore.
-Compatibile con il lavoro agile svolto per altri figli conviventi avuti da altri soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica
- Incompatibile con il lavoro agile svolto a qualsiasi titolo dall'altro genitore convivente con il figlio per il quale è richiesto il congedo o per altro figlio convivente avuto con lo stesso genitore.
- Compatibile con il lavoro agile svolto per altri figli conviventi avuti da altri soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica
- Incompatibile solo con il lavoro agile svolto per motivi legati allo stesso figlio Incompatibile solo con il lavoro agile svolto per motivi legati allo stesso figlio
Richiesta di congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore richiede lo stesso congedo o altra tipologia di congedo per sospensione didattica in presenza - Incompatibile con il congedo di cui all'art. 21- bis del D.L. 104/2020 se l'altro genitore convivente ha chiesto il medesimo congedo per lo stesso o per altri figli di entrambi i genitori- Compatibile con il congedo di cui all'art.21-bis del D.L. 104/2020 fruito per altri figli conviventi avuti da altri soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica
- Compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore del congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 per altro figlio
- Incompatibile con il congedo di cui all'art. 21-bis del D.L. 104/2020 se l'altro genitore convivente ha chiesto il medesimo congedo per lo stesso o per altri figli di entrambi i genitori- Compatibile con il congedo di cui all'art.21-bis del D.L. 104/2020 fruito per altri figli conviventi avuti da altri soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica
- Compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore del congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 per altro figlio
- Incompatibile con il congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 per lo stesso figlio o per altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.
- Compatibile con il congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 per altro figlio in situazione di disabilità grave.
- Compatibile con la fruizione del congedo di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020 per altro figlio.
- Incompatibile con il congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 per lo stesso figlio.
- Compatibile con il congedo di cui all'art. 22-bis DL 137/2020 per altro figlio (disabile o non) di entrambi i genitori.
- Compatibile con la fruizione del congedo di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020 per altro figlio.
Mancato svolgimento dell'attività lavorativa o altra tipologia di assenza dall'attività lavorativa da parte dell'altro genitore - Incompatibile secondo le indicazioni di cui alle circolari Inps n.116/2020 e n.132/2020.
- Compatibilità secondo le indicazioni di cui alle circolari Inps n.116/2020 e n.132/2020.
- Incompatibile secondo le indicazioni di cui alle circolari Inps n.116/2020 e n.132/2020.
- Compatibilità secondo le indicazioni di cui alle circolari Inps n.116/2020 e n.132/2020.
- Compatibile - Compatibile
Domanda di congedo Deve essere presentata attraverso i consueti canali (tramite PIN, Contact center, patronato) e può avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di domanda. Deve essere presentata attraverso i consueti canali (tramite PIN, Contact center, patronato) e può avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di domanda. Deve essere presentata attraverso i consueti canali (tramite PIN, Contact center, patronato) e può avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di domanda. Deve essere presentata attraverso i consueti canali (tramite PIN, Contact center, patronato) e può avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di domanda.

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[3] Ad esempio, per le scuole secondarie di primo grado presenti nelle regioni classificate come zona rossa dall'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, il congedo può essere fruito solo dal 9 novembre 2020 e non dal 6 novembre, data di produzione degli effetti dell'ordinanza stessa. Nel caso invece dell'ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020, il congedo può essere fruito dall'11 novembre 2020 data di efficacia dell'ordinanza stessa per la provincia autonoma di Bolzano, e così via.

Allegato 2 -Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione V
Codice conto GAT30182
Denominazione completa Onere per l'indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato, in congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, sospensione dell'attività didattica in presenza e chiusura dei centri assistenziali per i figli con disabilità di cui all'art.4 c.1 della Legge 104/1992, anticipata dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio - art. 5 del D.L. 8 settembre 2020, n. 111 e art. 21-bis della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 13 D.L. 9 novembre 2020, n. 149, artt.22 e 22-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con Legge 18 dicembre 2020, n.176.
Denominazione abbreviata IND.COVID QUAR.SC.CONG.L126/20,DL149/20, DL137/20
Tipo variazione V
Codice conto GAT30181
Denominazione completa Onere per l'indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato, in congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, sospensione dell'attività didattica in presenza e chiusura dei centri assistenziali per i figli con disabilità di cui all'art.4 c.1 della Legge 104/1992, corrisposta direttamente - art. 5 del D.L. 8 settembre 2020, n. 111 e art. 21-bis della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 13 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, artt.22 e 22-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con Legge 18 dicembre 2020, n.176.
Denominazione abbreviata IND.COVID QUAR.SC.PAG.DIR L126/20 DL149/20DL137/20
Tipo variazione V
Codice conto GAT24181
Denominazione completa Entrate Varie - Recuperi e reintroiti delle indennità per congedo COVID-19 ai lavoratori dipendenti del settore privato per quarantena scolastica dei figli, sospensione dell'attività didattica in presenza e chiusura dei centri assistenziali per i figli con disabilità di cui all'art.4 c.1 della Legge 104/1992 - art. 5 del D.L. 8 settembre 2020, n. 111 e art. 21-bis della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 13 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, artt.22 e 22- bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con Legge 18 dicembre 2020, n.176.
Denominazione abbreviata E.V.REC.IND.QUAR. SCOL.L126/20 DL137/20 - DL149/20