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Decreto M.U.R. 04.02.2021, n. 139

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Formula iniziale

Il Ministro Dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12) 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno" e in particolare l'art. 7 e l'Allegato B, ai sensi dei quali rispettivamente "Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi" e "Il Tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi"

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, ( prot. n. 92) recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", che ha modificato il decreto ministeriale 30 settembre 2011;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 1, co. 2, lett. p);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 aprile 2020 (prot. n. 41) recante "Rinvio date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il sostegno" e in particolare l' art.1, che ha fissato la conclusione dei corsi entro il 16 luglio 2021;

Visto il d.P.C.M. 14 gennaio 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» e in particolare l'art.1, comma 10, lett. v);

Vista la nota prot. 001-20-GEN/2021 con cui la CRUI ha formulato alcune proposte in merito alle modalità di svolgimento delle attività da parte degli atenei, in parte alternative a quanto previsto dal D.M. del 30 settembre 2011, per poter concludere i corsi di specializzazione del V ciclo entro la data fissata dal D.M. del 28 aprile 2020 (prot. n. 41);

Ritenuto di accogliere alcune delle richieste proposte della CRUI in virtù del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto di dover garantire la conclusione del corso di specializzazione del V ciclo entro la data fissata dal D.M. del 28 aprile 2020 (prot. n. 41), ossia entro il 16 luglio 2021;

Acquisito il concerto del Ministro dell'istruzione espresso con comunicazione del 3 febbraio 2021 assunta al protocollo in pari data col n. 1576;

Decreta