Decreto M.I. 05.02.2021, n. 31
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione
Vista la Convenzione recante lo Statuto delle Scuole Europee, ratificata con Legge 6 marzo 1996, n. 151, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, secondo il quale: "Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonché i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal consiglio superiore come previsto all'articolo 11, previo accordo degli organi nazionali competenti", e comma 2, secondo il quale: "I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la scuola:
a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari; b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi università esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parità di diritti con gli studenti nazionali in possesso di titoli di studio equivalenti";
Vista la delibera del Consiglio superiore delle Scuole Europee, Ref. 2015-01-D- 23-en-4, con la quale il Consiglio superiore ha approvato una Nuova Scala di Valutazione degli apprendimenti (NSV - New Marking Scale) per il ciclo secondario;
Visto l'articolo 7, comma 2, degli "Arrangements for Implementing the Regulations for the European Baccalaureate - Applicable for the Year 2021 European Baccalaureate session", Ref. 2015-05-D-12-en-24, in base al quale: "Per ogni candidato sarà calcolato un voto complessivo sulla base dei voti delle singole materie, tenendo conto delle regole di calcolo di cui all'articolo 6. I candidati che avranno ottenuto un voto finale di 50 su 100 (5 su 10) o più si riterrà che abbiano superato il Baccalaureato Europeo";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 3 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;
Considerato che la Nuova Scala di Valutazione per calcolare il punteggio finale della Licenza Liceale Europea trova applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2020 - 2021;
Ritenuto di dovere procedere all'adozione della tabella di equivalenza tra i punteggi finali della Licenza Liceale Europea e i punteggi finali degli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi "CSPI"), reso alla seduta plenaria n. 52 del 22 gennaio 2021;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI relativa alla correzione di un refuso al terzo visto, refuso non presente poiché si tratta del documento approvato dal Consiglio Superiore, organo deliberante delle Scuole europee, per l'introduzione della Nuova scala di valutazione;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di revisione della corrispondenza dei punteggi massimi (intervallo 97,40 ÷ 98 equiparato a 100) riportando linearmente l'intervallo 50÷100 all'intervallo 60÷100, in quanto si precluderebbe l'attribuzione della lode nei casi, del tutto eccezionali, di conseguimento di punteggio superiore a 98 nella Licenza liceale europea;
Ritenuto infine, di non poter attribuire una valutazione equivalente al 100 e lode sulla base di criteri aggiuntivi, analoghi a quelli previsti dall'esame di Stato italiano, trattandosi di due sistemi di valutazione differenti, per cui nella Licenza liceale europea non esiste la lode e il calcolo del punteggio finale avviene sulla base di un algoritmo cui non è possibile aggiungere ulteriori criteri;
Decreta