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Ordinanza Ministero della Salute 14.12.2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 15.12.2021, n. 297)

Art. 2 -

1. Il comma 2 dell'art. 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituito:

«2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger locator form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;

c) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è inserito il seguente comma:

«3. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger locator form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.».