Legge 23.12.2021, n. 238
Capo IV - Disposizioni in materia di affari economici e monetari
1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»;
b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»;
c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo
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