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Legge 23.12.2021, n. 238

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (G.U. 17.01.2022, n. 12)

Capo IV - Disposizioni in materia di affari economici e monetari

Art. 24 - Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»;

b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»;

c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo

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