Legge 23.12.2021, n. 238
Capo II - Disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
 
  
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione»;
b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: «armi da fuoco corte semiautomatiche» fino a: «parabellum, nonché di» sono soppresse e al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»;
c) dopo l'articolo 5 è inserito il seg
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